1. IL CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto in Italia la responsabilitĂ amministrativa degli enti forniti di responsabilitĂ giuridica, delle societĂ e associazioni anche prive di personalitĂ giuridica per fatti connessi alla commissione di reati.
Tale Decreto, recante “ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica”, ha introdotto la previsione della responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti penali ivi espressamente previsti da cui abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.
2. I REATIÂ PREVISTIÂ
In base al contenuto normativo previsto nel D.Lgs. 231/01 la responsabilità amministrativa dell’ente si configura con riferimento a determinate fattispecie di reato:
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ( Art.24 )
Delitti informatici e trattamento illecito di dati ( Art. 24 bis )
Delitti di criminalitĂ organizzata (Art. 24-ter)
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilitĂ e corruzione (Art. 25)
FalsitĂ in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis )Â
Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1)
- Reati societari (Art. 25-ter )
- Delitti con finalitĂ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-quater )Â
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ( Art. 25-quater. 1)
- Delitti contro la personalitĂ individuale (Art. 25-quinquies)
- Abusi di mercato (Art. 25-sexies)Â
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)Â
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitĂ di provenienza illecita (Art. 25-octies)
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies )
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autoritĂ giudiziaria (Art. 25-decies )Â
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( Art. 25-duodecies)
3. LE SANZIONI APPLICABILI
Le sanzioni per tali reati previste dall’art. 9 del D.Lgs n. 231/01 sono :
a)Â la sanzione pecuniaria;
b)Â le sanzioni interdittive;
c)Â la confisca;
d)Â la pubblicazione della sentenza.2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività ;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
c)Â il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
e)Â il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Pertanto, stabilita la responsabilità dell’ente, l’ art. 6 del D.Lgs. 231/01 istituisce che l’ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed attuato, prima del verificarsi del fatto,
“ modelli di organizzazione e di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” .
Il sopracitato articolo al comma 1, lett. b) stabilisce anche : “ il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” .
Il D. Lgs. n. 231/01, ai sensi degli artt. 6 e 7, ha previsto per l’ Ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità disciplinata dall’art. 5, nei casi in cui :
- venga dimostrato di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati sopracitati;
- venga istituito un organismo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per vigilare sul funzionamento, sull’osservanza dei modelli e di curarne il loro aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- l’organismo  interno all’ente abbia vigilato, fatto osservare e curare l’aggiornamento del suddetto Modello.
4. LE FUNZIONI
Tale modello di organizzazione, gestione e controllo, deve rispondere a determinate necessità :
- individuare le attivitĂ /aree nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal citato Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalitĂ di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli ;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Gli enti non sono obbligati ad adottare un Modello organizzativo, ma, nell’ipotesi di un procedimento penale, è possibile esonerare dalla responsabilità l’Ente solo dimostrando l’adozione e l’attuazione efficace del Modello suddetto, oltre che l’istituzione in Organismo di Vigilanza.
Pertanto, l’ ente con l’impiego di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, si è munito di uno strumento atto a rendere noto a tutti gli eventuali destinatari del complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell’esercizio delle loro funzioni e nell’esecuzione dei loro incarichi in particolar modo nei processi esposti a rischio.
Infatti, il fine perseguito da suddetto Modello è quello :
- di diffondere, a tutti coloro che opera in nome e per conto dell’ente, le eventuali sanzioni attribuibili nei loro stessi confronti e di quelle amministrative irrogabili all’azienda a cui incorrono in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate
- sostenere che tali comportamenti non conformi a norme di legge ed anche al “ Codice Etico” ai quali l’ente si attiene nell’esercizio dell’attività aziendale sono fortemente condannate;
- favorire alla società , in virtù di un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrasta la possibilità di commettere reati.
5. L’ANALISI DEI RISCHI
Alla luce delle attività svolte dall’Azienda, a seguito di un’analisi dei rischi, vi sono aree o settori maggiormente esposti a fattori di rischio relativi alla possibile commissione di violazioni di norme penali indicate dal D.Lgs. n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico dell’Ente.
a) settore amministrativo;
b) gestione finanziaria
c) risorse umane
d) commerciale.
6. LA SICUREZZAÂ SUL LAVORO
In virtù, della normativa vigente, l’Ente :
- ha effettuato la valutazione di tutti i rischi di cui all’art. 17 c.1 lett a) del D.Lgs. 81/08;
- applica un protocollo sanitario conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di effettuare la sorveglianza sanitaria ai propri dipendenti in funzione delle mansioni svolte e dei rischi specifici cui sono esposti, compresi quelli indotti dal vostro ambiente di lavoro;
-  non è attualmente oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08;
- utilizza attrezzature di lavoro idonee ai fini della salute e sicurezza e conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ha adeguatamente formato professionalmente anche relativamente alle procedure di lavoro i lavoratori impegnati nell’ esecuzione dei lavori / servizi/ manutenzioni e che il nostro personale risulta aver ricevuto adeguata formazione, informazione e addestramento in materia di sicurezza, anche, ove previsto, attestata e/o certificata da enti preposti ( pubblici e/o privati);
7. IL MODELLO E IL CODICE ETICO
L’ ente pertanto, nell’ambito dei rischi, ha ritenuto opportuno raccogliere i principi a cui si ispira per la gestione delle proprie attività  all’interno del “ Codice Etico”, che persegue i seguenti obiettivi:
- fondare sui principi di correttezza e trasparenza i rapporti con i terzi ed in particolar modo con la P.A;
- attirare l’attenzione del personale dipendente, dei collaboratori e di tutti operatori, sul rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché di tutte le prassi a presidio dei processi aziendali;
- stabilire un apparato sanzionatorio idoneo a disciplinare le misure indicate nel Modello.
Infatti, i principi indicati nel Modello pur avendo una portata diversa si integrano perfettamente con quello del codice Etico adottato dall’azienda per le finalità che perseguono.
Per ciò che attiene all’approvazione e al recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 231/01, è competenza del Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvarlo e recepirlo mediante apposita delibera.
Allo stesso modo, anche il Codice Etico è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui viene allegato.
Appare opportuno, soffermarsi sull’Organismo di Vigilanza, a cui viene affidato il compito di vigilare con continuità sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.
L’art.6 comma 4 del D. Lgs. stabilisce: “ Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente”.
9. L’ORGANISMO DI VIGILANZAÂ
Ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/01 è prevista l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, infatti, tale dettato normativo stabilisce che : “ il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo “.
Pertanto, i requisiti richiesti sono quelli:
- dell’ autonomia ed indipendenza;
- della professionalità nell’espletamento;
- della continuità dell’azione;
Invece, le funzioni attribuite all’Organismo di Vigilanza sono le seguenti:
- vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo;
- curare l’aggiornamento dello stesso.
10. LA NOMINA DELL’ ORGANISMO DI VIGILANZAÂ
Inoltre, l’art. 6 comma 4 del D. Lgs. sancisce che :” Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente”
Pertanto, negli enti di piccole dimensioni, le funzioni dell’OdV possono essere espletate dall’organo dirigente.
11. LE INFORMAZIONI DA E PER L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Tutti i dipendenti, collaboratori e terzi sono tenuti ad informare l’ Organismo di Vigilanza, tutte le volte che si verifichi un evento in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione in relazione a:
- norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo;
- principi di comportamento e modalitĂ esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto.
In relazione alle fattispecie sopracitate, l’Odv valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari.
Inoltre, tutti i dipendenti, collaboratori e terzi, attuali e futuri saranno costantemente ed adeguatamente informati in relazione all’attuazione del Modello ed eventuali aggiornamenti.
12. IL SISTEMA SANZIONATORIO
Inoltre, nel modello è previsto un sistema sanzionatorio, infatti, i comportamenti posti in essere in violazione del Modello Organizzativo, comprensivo di tutti gli allegati , sono sanzionati ai sensi dell’art. 6 comma 2 , lettera e, e dell’art. 7 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01.
Le sanzioni irrogabili sono quelle previste dall’art. 7 della legge 20/05/1970, n. 300 ( statuto dei lavoratori)e dei CCNL applicati in azienda.
L’inosservanza degli obblighi e delle norme contenute nel presente Modello Organizzativo, nei suoi allegati e nelle procedure relative agli adempimenti previsti dai D.Lgs. 231/01, D. Lgs. n. 196/03 e dal D.Lgs n. 81/08 e s.m.i da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dalla Società in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che la accompagnano:
- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalle retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento senza preavviso;
La violazione da parte del Dipendente degli obblighi previsti nei codici, modelli, allegati ivi richiamati e/o successivamente emanati dalla Società datore di lavoro costituiscono comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare e potrà comportare l’ applicazione di provvedimenti disciplinari in relazione alla gravità del comportamento e/o all’eventuale recidiva nonché al grado di colpa, anche in relazione alla natura delle responsabilità affidate al Dipendente.